(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del
                          13 dicembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'Art. 19 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto
allo Studio Universitario) e' sostituito dal seguente:
    "Art. 19 (Composizione del consiglio di amministrazione). - 1. Il
consiglio di amministrazione e' nominato dalla giunta regionale ed e'
composto da:
      a)sei  rappresentanti delle Universita, di cui tre eletti dalla
componente studentesca;
      b)sei  rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di
presidente,  a  norma  della  legge  regionale  28  marzo 1995, n. 39
(Criteri   e   disciplina  delle  nomine  ed  incarichi  pubblici  di
competenza  regionale  e  dei  rapporti  tra la Regione ed i soggetti
nominati) e successive modifiche ed integrazioni.
    2. Qualora,  ai  sensi  dell'Art.  4,  comma 3, sia costituito un
unico  organismo  di  gestione,  il  consiglio  di amministrazione e'
composto da:
      a)  otto rappresentanti delle Universita, di cui quattro eletti
dalla componente studentesca;
      b)  otto  rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni
di presidente, a norma della legge regionale n. 39/1995.
    3. Partecipa  alle  riunioni,  con  voto  consultivo obbligatorio
sulla  legittimita'  degli  atti,  il  direttore dell'ente che svolge
anche funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.
    4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica
cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata ogni
due anni contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche
negli  organismi  di  governo  degli atenei: decadono in ogni caso al
termine del mandato dell'organismo che li ha eletti.
    5.  I  componenti  del  consiglio  di amministrazione non possono
essere nominati per piu' di un mandato.
    6.  Alla  scadenza  i  membri  del  consiglio  di amministrazione
rimangono  in carica fino alla nomina del nuovo consiglio; la proroga
dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.
    7.  In  caso  di  dimissioni  o decadenza, per qualunque causa, i
componenti  del  consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo od
ente di cui erano espressione.